Privacy e lavoro

La gestione dei dati personali in ambito lavorativo, nei periodi di emergenza.

Con riferimento al trattamento dei dati personali in ambito lavorativo va precisato che il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto il protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, integrato dal più recente protocollo del 24 aprile 2020. Come noto il documento è stato realizzato per agevolare gli enti e le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, ma contiene importanti disposizioni anche in materia di privacy.

Difatti la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. Per questo motivo vengono suggerite tutta una serie di precauzioni da adottare.

In particolare, bisogna:

1. Rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali.

2. Fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza.

3. Definire le misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).

4. In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto lavorativo, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

5. Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni precedenti e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

Si rappresenta, inoltre, che il Garante per la protezione dei dati personali nelle proprie FAQ pubblicate il 14 maggio 2020 sul sito istituzionale ha specificato che nell’ambito del sistema di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro o di protocolli di sicurezza anti-contagio, il datore di lavoro può richiedere ai propri dipendenti di effettuare test sierologici solo se disposto dal medico competente o da altro professionista sanitario in base alle norme relative all’emergenza epidemiologica.

Solo il medico del lavoro infatti, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici. E sempre il medico competente può suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, quando li ritenga utili al fine del contenimento della diffusione del virus, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche riguardo alla loro affidabilità e appropriatezza.

Il medico competente in questo contesto può assumere il ruolo di responsabile del trattamento o soggetto autorizzato se il medico è dipendente dell’azienda.

Se, come spesso accade, il medico è una figura esterna, il datore di lavoro dovrà formalizzare la nomina con un contratto di affidamento contenente la materia, la durata, la natura, la finalità, il tipo di dati, la categoria degli interessati, gli obblighi e i diritti.

Il datore di lavoro deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento dei compiti, mentre il medico competente deve effettuare in sicurezza il trattamento dei dati contenuti nelle cartelle sanitarie.

La lettura di queste cartelle è preclusa anche al datore di lavoro, che deve solamente conoscere la valutazione finale per adottare le misure protettive e preventive per i lavoratori.

L’unica eccezione è rappresentata da una vera e propria novità che obbliga il medico a segnalare all’organizzazione situazioni di particolare fragilità, patologie attuali o pregresse dei dipendenti.

In virtù di questa modifica, il medico diventa anche contitolare del trattamento dei dati personali perché deve coinvolgere il datore di lavoro nel trattamento di un dipendente positivo o potenzialmente positivo per ragioni di sorveglianza sanitaria e prevenzione del contagio.

Nelle Faq l’Autorità precisa anche che le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro (ad esempio, mediante la consultazione dei referti o degli esiti degli esami). Il datore di lavoro deve, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione svolta e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire. Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti.

Il Garante ha chiarito infine che la partecipazione agli screening sierologici promossi dai Dipartimenti di prevenzione regionali nei confronti di particolari categorie di lavoratori a rischio di contagio, come operatori sanitari e forze dell’ordine, può avvenire solo su base volontaria. I risultati possono essere utilizzati dalla struttura sanitaria che ha effettuato il test per finalità di diagnosi e cura dell’interessato e per disporre le misure di contenimento epidemiologico previste dalla normativa d’urgenza in vigore (es. isolamento domiciliare).                                                                                

Federico Bergaminelli

Avv. Federico Bergaminelli

Avv. Federico Bergaminelli

 Name partner della Società Bergaminelli Consulting, network professionale di consulenti legali d’azienda specializzati in compliance e diritto delle tecnologie. Assiste le imprese in sede giudiziale e stragiudiziale in materia di protezione dei dati personali (Privacy), e diritto delle comunicazioni.

 Presidente dell’Istituto Italiano per l’Anticorruzione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Editoriale

di Mimmo Oliva

Polis SA 2020. UNA REALTA’ IN CONTINUO DIVENIRE

A cinque anni dalla nascita dell’associazione nocerina, facciamo un “bilancio” con Mimmo Oliva, Portavoce nazionale di Polis Sviluppo e Azione. Mimmo, 5 anni di Polis Sviluppo e Azione. Una visione...

BUON VIAGGIO MARTA!

Marta, quando ho saputo che non c’eri più è come se da qualche punto oscuro della mente siano comparsi tutti i ricordi, gli episodi, le incazzature e le tante risate...

Ricominciamo

Ricominciamo, da dove avevamo lasciato, con nuova veste e struttura, nuovi partner ma con vecchia e immutata passione. E con l’immutato pensiero che l’informazione debba essere libera, autonoma e obiettiva...

NAVIGANDO CONTROVENTO

Le nostre sette parole perché: «Il populismo è la democrazia degli ignoranti, che segnala problemi reali e propone soluzioni false». È una citazione recente del filosofo spagnolo Fernando Savater che...